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In base all’art. 2 cpv. 1 lett. b LAID, i Cantoni sono tenuti a prelevare un’imposta sul capitale delle persone giuridiche. Secondo l’art. 1 cpv. 3 LAID, agli stessi è però data la facoltà di stabilire anche l’aliquota applicabile. Attualmente, tale imposta ammonta di regola in Ticino all’1.5 per mille del capitale imponibile (art. 87 LT). In questo senso, la nostra legge fiscale sancisce un’aliquota proporzionale, slegata perciò dal valore del capitale imponibile.

Ciononostante, lo stesso non avviene per esempio nei Cantoni di Grigioni e Vallese. In questi casi infatti, l’imposta sul capitale delle società prevede un’aliquota progressiva divisa in due scaglioni. Nel dettaglio, la legge vallesana assoggetta il capitale proprio fino ai 500’000 franchi all’1 per mille e al 2.5 per mille quello superiore ai 500’001 franchi (art. 99 LF/VS). Vale la pena sottolineare che un tale modello, ispirandosi a una maggiore giustizia fiscale, tende anche a meglio soddisfare l’esigenza costituzionale di un’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cst.). Un sistema progressivo, chiamando a contribuire soprattutto i capitali più elevati, consente inoltre di sgravare le società a bassa capitalizzazione, tra le quali figurano molte PMI del tessuto economico cantonale.

In virtù di quanto esposto, con la presente iniziativa parlamentare si chiede una modifica della LT, specificatamente del suo art. 87, nell’ottica di sancire un’imposizione progressiva del capitale delle persone giuridiche. Nella sua forma generica, l’iniziativa non intende definire con anticipo una curva di progressione ben determinata. Seppure richiamandosi con particolare rigore ai principi derivanti dalla nozione di giustizia fiscale, segnatamente a quello dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cst.), essa si limita quindi a indicare un modello concettuale di aliquota per il prelievo in questione.

Con ogni ossequio.

Massimiliano Ay, deputato del Partito Comunista

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