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In base all’art. 2 cpv. 1 lett. b LAID, i Cantoni sono tenuti a prelevare un’imposta sull’utile delle persone giuridiche. Secondo l’art. 1 cpv. 3 LAID, agli stessi è però data la facoltà di stabilire anche l’aliquota applicabile. Attualmente, per le società di capitali e cooperative tale imposta ammonta in Ticino al 9 per cento dell’utile netto (art. 76 LT). In questo senso, la nostra legge fiscale sancisce un’aliquota proporzionale, slegata perciò dall’entità dell’utile realizzato.

Ciononostante, lo stesso non avviene per esempio nei Cantoni di Berna, Argovia, Basilea Campagna, Soletta, Vallese e Zugo. In questi casi infatti, l’imposta sull’utile prevede un’aliquota progressiva, generalmente divisa in due o tre scaglioni. A titolo esemplificativo, la legge vallesana impone l’utile fino ai 100’000 franchi al 3 per cento e al 9.5 per cento quello superiore ai 100’001 franchi (art. 89 LF/VS). Vale la pena sottolineare che una tale modello, ispirandosi a una maggiore giustizia fiscale, tende anche a meglio soddisfare l’esigenza costituzionale di un’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cst.). Un sistema progressivo, andando a incidere soprattutto sugli utili più ingenti, consente inoltre di alleggerire il carico fiscale per molte PMI del tessuto economico cantonale.

In virtù di quanto esposto, con la presente iniziativa parlamentare si chiede una modifica della LT, specificatamente del suo art. 76, nell’ottica di sancire un’imposizione progressiva dell’utile delle società di capitali e cooperative. Nella sua forma generica, l’iniziativa non intende definire con anticipo una curva di progressione ben determinata. Seppure richiamandosi con particolare rigore ai principi derivanti dalla nozione di giustizia fiscale, segnatamente a quello dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cst.), essa si limita quindi a indicare un modello concettuale di aliquota per il prelievo in questione.

Massimiliano Ay, deputato del Partito Comunista

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