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L’approvazione da parte del Gran Consiglio della riforma fiscale cantonale, la quale impatterà per circa 46 milioni di franchi sulle finanze dei Comuni a partire dal 2025, rende lecito interrogarsi sugli sgravi fiscali che possono venire concessi alle imprese anche a livello comunale e sul conseguente mancato introito per l’ente pubblico. A questo proposito, va ricordato infatti che l’art. 65a LT dichiara riservate quelle che sono le agevolazioni fiscali previste dalla Legge cantonale sull’innovazione economica (LInn) e dal relativo Regolamento d’applicazione (RLInn). Grazie a ciò, il Comune può concedere alle aziende delle agevolazioni per le imposte comunali, previa autorizzazione del Consiglio di Stato (art. 11 cpv. 3 LInn). Se il Cantone ha concesso un’uguale o maggiore agevolazione per le imposte cantonali, decade inoltre l’obbligo di ottenere l’autorizzazione cantonale (art. 11 cpv. 4 LInn).

Nel quadro stabilito dalla LInn, ne risulta che ai Comuni viene conferita la facoltà di concedere sgravi fiscali assolutamente non trascurabili. Fino all’esonero completo, essi possono venire accordati di regola per un periodo massimo di 5 anni o in casi eccezionali di 10 anni (art. 11 LInn). Non a caso, proprio per verificare l’incidenza di ogni incentivo sulle finanze comunali e sul fondo di compensazione, l’Ufficio per lo sviluppo economico è sempre tenuto a richiedere un preavviso della Sezione degli enti locali (art. 12 cpv. 2 RLinn). Sebbene le agevolazioni fiscali comunali vengano subordinate al rispetto di determinate condizioni, sulla qualità delle aziende beneficiarie e sul loro impatto sulle casse pubbliche non sembra comunque esservi ancora la debita trasparenza, almeno per quanto attiene alla Città di Lugano. Per entrare a conoscenza della portata o, rispettivamente, dell’esistenza stessa di tale pratica, porgiamo dunque al Municipio le seguenti domande:

1. Il Comune concede, concedeva o ha richiesto agevolazioni per le imposte comunali ai sensi della LInn? In caso contrario, vi sarebbe l’intenzione di concederne in futuro?

2. Secondo quale procedura vengono concesse agevolazioni per le imposte comunali? Come vengono applicati i criteri di valutazione previsti dalla LInn, dal RLinn e dagli annessi Decreti esecutivi?

3. Quante sono le aziende che beneficiano di agevolazioni per le imposte comunali, previa autorizzazione del Consiglio di Stato? A quanto ammontano e per quale periodo sono concesse tali agevolazioni fiscali?

4. Quante sono le aziende che beneficiano di agevolazioni per le imposte comunali, per le quali non è necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Stato? A quanto ammontano e per quale periodo sono concesse tali agevolazioni fiscali?

5. Vi sono già stati casi di aziende che, dopo essere state poste al beneficio di un’agevolazione fiscale, hanno dovuto dichiarare fallimento? In caso affermativo, si può escludere che tali aziende abbiano subito dopo riaperto sotto una diversa ragione sociale?

6. Sarebbe possibile pubblicare i dati relativi alle agevolazioni per le imposte comunali in sede di Consuntivo, come potrebbe avvenire già a livello cantonale? In quale misura le aziende beneficiarie godono di una protezione quanto alla loro pubblicazione in un’apposita lista del Comune?


Con ogni ossequio.

  • Edoardo Cappelletti, consigliere comunale del Partito Comunista
  • Demis Fumasoli, PC
  • Danilo Baratti, I Verdi
  • Simona Buri, PS
  • Raoul Ghisletta, PS
  • Nicola Schoenenberger, I Verdi
  • Carlo Zoppi, PS
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